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Nuove regole per i morosi di luce e gas

Dal 1/5/2013 sono entrate in vigore nuove regole che i fornitori di energia elettrica e di gas devono rispettare in caso di morosita’ dell’utente, fissate dall’AEEG (Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas) con la Delibera 67/2013 che ha modificato le regole precedentemente valide in ambedue i settori (Delibera 4/2008 per l’energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas).
Persiste l’obbligo, tramite l’ invio di una raccomandata a/r, di avvisare l’utente del mancato pagamento della bolletta e del conseguente rischio di subire la sospensione della fornitura di elettricita’ o gas, con queste novita’:
– il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON puo’ essere inferiore a 15 giorni dall’invio della stessa, 5 in piu’ rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni;
– il termine entro il quale puo’ scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON puo’ essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare;
– in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico che in alcuni casi e’ di 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) ed in altri e’ di 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.

Si ricorda che nella lettera di preavviso deve anche essere resa nota la modalita’ con la quale l’utente deve comunicare al proprio fornitore l’avvenuto pagamento. Solitamente viene indicato un numero di fax ma per sicurezza e’ bene -soprattutto se si e’ a ridosso della scadenza del termine utile per pagare- inviare una raccomandata a/r. Si ricorda anche che se la comunicazione avviene quando l’utenza e’ gia’ sospesa, la riattivazione deve avvenire entro massimo entro 2 giorni feriali (uno nei contratti di energia elettrica se la comunicazione viene fatta entro le ore 18), pena il pagamento da parte del fornitore di un indennizzo di 30 euro.

Infine e’ bene sapere che la riscossione degli indennizzi automatici NON pregiudica mai la possibilita’ di chiedere un rimborso del danno, procedendo, come primo passo, con l’invio di una messa in mora.

Per approfondimenti sull’argomento si vedano le nostre schede pratiche
– ENERGIA ELETTRICA: CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA E PREZZI
– GAS: UNA GUIDA

Qui il testo della Delibera 67/2013

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